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Sottoscritto protocollo
d'intesa tra Regione e Guardia di
Finanza - Mar, 29 Luglio
2003 @
20:49:50 | | “Abbiamo
avviato da tempo - ha detto il Presidente della Regione,
Rafaele Fitto- un rapporto di collaborazione con la Guardia di
Finanza anche in altri ambiti della sfera economica regionale.
Dopo il Protocollo d’Intesa per il monitoraggio della spesa
per i POR, questa ulteriore sinergia tra l’apparato
amministrativo regionale e la Guardia di Finanza avrà l’esito,
non solo di prevenire eventuali irregolarità, ma, di fatto, di
certificare, al di là di ogni dubbio, l’assoluta correttezza
nella gestione di una spesa come quella sanitaria, tanto
rilevante, sia sul piano quantitativo che su quello
sociale”.
Il protocollo d’intesa oggi formalizzato, tra
la Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia
di Finanza, si svilupperà sulla base di un’efficace
collaborazione che il Corpo, nel ruolo esclusivo di Polizia
Economica e Finanziaria stabilito dal D.Lgs. 19/03/2001, n.
68, assicurerà con una mirata azione preventiva volta ad
individuare eventuali azioni illegittime, in danno della
Regione Puglia, in materia di spesa sanitaria.
La
Guardia di Finanza, infatti: • quale Polizia Economica
provvede a prevenire e reprimere possibili infiltrazioni o
inquinamenti dell’economia legale da parte della criminalità
economica; • quale Polizia Finanziaria opera a protezione e
difesa della finanza pubblica dalle forme di illegalità che
recano pregiudizio a tutte le entrate e le uscite del bilancio
pubblico, finalizzando la propria attività alla prevenzione e
repressione degli illeciti afferenti l’acquisizione, la
gestione e l’impiego delle risorse finanziarie necessarie per
il corretto utilizzo di beni e servizi pubblici.
L’atto
odierno, che si aggiunge ad altri due protocolli d’intesa già
stipulati con la Regione Puglia (coordinamento dei controlli e
degli scambi di informazioni in materia di finanziamenti dei
fondi strutturali comunitari, datato 30 luglio 2002, e
monitoraggio dei siti inquinati, in data 4 luglio 2003), si
sostanzierà in controlli di natura amministrativa che il Corpo
eseguirà d’intesa, con l’ausilio e la collaborazione della
Regione Puglia, senza interferire con i compiti ispettivi che
spettano ai competenti Organi regionali. Si tratterà di un
apporto che il Corpo fornirà nell’ambito della tutela ai
primari interessi tributari nazionali (e locali).
La
spesa sanitaria, che costituisce 1/5 del bilancio dello Stato
e che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante
annua del 7-8%, rappresenta un’area operativa particolarmente
sensibile, come dimostrato nel passato, per le implicazioni
anche di tipo mafioso già all’attenzione del Corpo.
Il
Comando Regionale Puglia, tramite i Reparti territoriali
dislocati in Puglia, è in grado di assicurare il corretto
adempimento degli obblighi oggi assunti con l’intensificazione
dell’azione nello specifico comparto operativo. A questo
fine, molto proficua sarà l’attività di contatto e
coordinamento che sarà svolta dal “tavolo permanente” composto
pariteticamente da due Ufficiali del Corpo e da due Funzionari
della Regione Puglia. La Regione Puglia sarà informata dal
Comando Regionale Puglia delle accertate violazioni di natura
amministrativa o di rilevate fattispecie penali; in
quest’ultimo caso previo nulla osta dell’A.G..
Di
seguito, il testo integrale del Protocollo
sottoscritto:
La Regione
Puglia, rappresentata dal Presidente - Dott. Raffaele FITTO,
ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza,
rappresentato dal Comandante, Gen. B. Francesco Antonio
Cerreta:
VISTO il disposto della legge finanziaria 2001
(legge 23 dicembre 2000 n. 388 - art. 85) con la quale il
legislatore ha, fra l'altro, adottato specifiche misure per
introdurre forme di monitoraggio ed analisi della spesa
farmaceutica;
VISTO il Decreto Legge 18 settembre 2001
n. 347 - convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre
2001 n. 405 - volto a stabilizzare l'uscita di bilancio
relativa alla spesa sanitaria, attraverso provvedimenti di
contenimento e di razionalizzazione;
VISTO il Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, nr. 502 che ha individuato le
competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie e/o
ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di
erogazioni assistenziali per il conseguimento degli obiettivi
individuati a mezzo di piani sanitari nazionali e/o regionali
con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato
c/o Regioni;
VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno
1999, nr. 229 che attribuisce alle Aziende sanitarie
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale al
fine di assicurare, anche mediante la realizzazione di un
apposito servizio interno di controllo gestionale, la
razionalizzazione della spesa sanitaria;
VISTA la Legge
23 aprile 1959, nr. 189 di ordinamento della Guardia di
Finanza che riconosce al Corpo compiti di vigilanza, nei
limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle
disposizioni di interesse politico-economico;
VISTO il
Decreto Legislativo 19 marzo 2001, nr. 68 che, in particolare,
ha demandato (art. 2, comma 2, lett. e) alla Guardia di
Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle
violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici
impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di
programmi pubblici di spesa, avvalendosi (comma 4) delle
facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 D.P.R.
633/72 e dagli artt. 32 e 33 D.P.R. 600/73;
VISTI la
legge 31 dicembre 1996, n. 675, avente per titolo “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” e il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.
135, concernente “Disposizioni integrative della legge 31
dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da
parte di soggetti pubblici”;
VISTA la Delibera della
Giunta Regionale 8 agosto 2002 n. 1162 avente ad oggetto
“compartecipazioni alla spesa farmaceutica – regolamentazioni”
e successive modificazioni;
CONSIDERATO che l'andamento
della spesa in questione suggerisce anche un'intensificazione
dell'azione del Corpo nello specifico comparto
operativo;
TENUTO CONTO che la Guardia di Finanza,
quale Corpo di polizia economico - finanziaria alle dipendenze
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, può fornire un
importante contributo attraverso un'efficace azione, sia sul
piano preventivo che repressivo, a salvaguardia dell'attività
finanziaria dello Stato e degli Enti locali, comprensiva anche
delle fasi di gestione ed erogazione delle risorse pubbliche,
assicurando conseguentemente un significativo risultato anche
in termini di deterrenza;
RITENUTO che la Regione può,
fermo restando la propria prerogativa in termini di verifica
dell’efficienza amministrativa delle AA.UU.SS.LL. e delle
Aziende Ospedaliere, ottenere - in un’azione sinergica con la
Guardia di Finanza - la individuazione di eventuali azioni
illegittime e che il contributo fornito sarà tanto più
efficace quanto maggiore risulterà la sinergia tra le varie
Autorità impegnate, a diverso titolo, nel
settore,
convengono quanto segue:
Art.
1 (Collaborazione fra la Regione Puglia e la Guardia di
Finanza)
l. La Regione Puglia collabora con il Comando
Regionale Puglia della Guardia di Finanza per una mirata
attività conoscitiva nello specifico settore della spesa
sanitaria finalizzata alla ricerca, prevenzione e repressione,
in ambito regionale, di eventuali violazioni alla normativa di
settore. 2. In particolare, la Regione comunica,
periodicamente, al Comando Regionale Puglia i dati relativi
all'andamento della spesa sanitaria di cui al successivo art.
2, comma 3. 3. La Regione Puglia ed il Comando
Regionale Puglia della Guardia di Finanza, periodicamente,
verificheranno l'andamento del rapporto di collaborazione. A
tal fine è costituito un “Tavolo permanente” di contatto e
coordinamento composto da:
- Capo Ufficio Operazioni
del Comando Regionale Puglia; - Capo Ufficio Operazioni del
Comando Nucleo Regionale pt Puglia; - Responsabile Settore
Controllo Atti delle Aziende Sanitarie istituito presso
l’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Puglia; -
Direttore dell’Area Territoriale dell’Agenzia Sanitaria della
Regione Puglia,
che si riunirà, con cadenza bimestrale
o a richiesta di ciascuna delle parti, con il compito
di: a. disciplinare il flusso informativo tra gli uffici
preposti della Regione Puglia e i Comandi della Guardia di
Finanza; b. individuare i settori più sensibili in materia
di spesa sanitaria, orientando, conseguentemente, le attività
di rispettiva competenza; c. conferire unicità di indirizzo
alle attività poste in essere dagli uffici regionali e dalle
unità operative della Guardia di Finanza; d. risolvere
problematiche interpretative sui dati e gli elementi sub 2.,
eliminando eventuali possibili discrasie; e. fornire
informazioni alla Guardia di Finanza in relazione ad attività
operative nei diversi settori istituzionali che possono
presentare interesse per i controlli in materia di spesa
sanitaria. Ogni incontro tecnico sarà formalizzato in
apposito verbale.
Art. 2 (Modalità di collaborazione
fra la Regione Puglia e la Guardia di Finanza) l.
Nell'ambito della definita attività di collaborazione, il
Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza intrattiene
i necessari rapporti unicamente con la Regione Puglia. 2.
La Regione Puglia fornisce al Comando Regionale Puglia le
informazioni e gli elementi utili e necessari per consentire
lo svolgimento dell'attività di collaborazione, sulla base dei
quali saranno individuati gli elementi indicativi di
inefficienza, diseconomie ovvero di situazioni potenzialmente
irregolari, tali da rendere necessari riscontri. 3. In
particolare la Regione Puglia fornirà al Comando Regionale
Puglia, previa specifica formale richiesta: a. l’elenco dei
soggetti beneficiari dell'esenzione del ticket per
reddito; b. l’elenco delle strutture operanti nel settore
della riabilitazione fisica e psichiatrica convenzionata, dei
soggetti beneficiari delle prestazioni nonché la specifica
degli importi a carico del S.S.N.; c. le informazioni
concernenti la prescrizione di medicinali a carico del S.S.N.
che possono essere utilizzati anche in campo zootecnico; d.
gli elenchi dei dipendenti che svolgono anche attività
libero-professionale (cd. attività “intramoenia”); e. gli
elenchi dei soggetti che hanno prodotto istanze per
l’esenzione, per reddito, dalla partecipazione alla spesa
sanitaria; f. i tabulati riportanti, oltre ai dati di ogni
singolo medico, i farmaci prescritti e loro quantità nonché la
casa farmaceutica produttrice; g. l’elenco delle
attrezzature per diagnostica specialistica in dotazione alle
strutture ospedaliere e il relativo numero di prestazioni
assicurate; h. le assegnazioni finanziarie alle
AA.UU.SS.LL. per interventi socio sanitari collegati
all’assistenza psichiatrica; l. le informazioni ed i dati
relativi alle gestioni liquidatorie al 31 dicembre 1994; m.
ogni altro documento ed informazione ritenuti utili per gli
approfondimenti di tipo investigativo nelle materie di cui
sopra.
Art. 3 (Modalità di esecuzione degli
accertamenti da parte della Guardia di Finanza) 1. Il
Comando Regionale Puglia, in relazione alle risultanze della
valutazione di cui all'art. 2, comma 2, s’impegna ad eseguire,
secondo proprie modalità operative, riscontri diretti ad
appurare la veridicità, l'esattezza e la completezza delle
informazioni ricevute con priorità per le situazioni che
presentino indici di anomalia più gravi, utilizzando le
potestà d'indagini esperibili. Restano naturalmente salve
eventuali competenze attribuite dalla legge ad altri Organi e
le possibilità di raccordo con tali attribuzioni. 2. Per
l'esecuzione dei necessari riscontri, in considerazione delle
competenze territoriali assegnate, il Comando valuterà
l'opportunità di attivare, tempestivamente, altri Reparti del
Corpo territorialmente competenti.
Art. 4 (Flusso di
comunicazioni tra la Guardia di Finanza e la Regione
Puglia) l. La Guardia di Finanza, nel caso in cui rilevi
fattispecie penalmente rilevanti d'interesse ai fini dei
presente protocollo, s'impegna - previo nulla osta
dell'Autorità Giudiziaria - a comunicare alla Regione Puglia
le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai
fini dell'avvio delle procedure di recupero delle somme
indebitamente percepite. 2. Nel caso siano accertate
violazioni di natura amministrativa s’impegna a darne
comunicazione alla Regione Puglia, indicando anche le
disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il
momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità,
le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le possibilità
di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione,
l'identità delle persone fisiche e giuridiche
implicate.
3. Nessun onere finanziario è posto a
carico della Guardia di Finanza per la collaborazione con la
Regione Puglia in riferimento al presente protocollo
d’intesa.
Art. 5 (Integrazioni e
modifiche) 1. Per attività ed aree di collaborazione
rientranti nei compiti della Guardia di Finanza e non
espressamente richiamate dal presente accordo, vengono seguite
le modalità di cui ai precedenti articoli. 2. Il presente
protocollo può essere integrato c/o modificato di comune
accordo tra la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia
della Guardia di Finanza.
Bari, 29 luglio
2003
Il Presidente della Regione Puglia (Dott.
Raffaele FITTO) Il Comandante Regionale Puglia della
Guardia di Finanza (Gen.B. Francesco Antonio
Cerreta)
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