DISCIPLINA DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE
Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n.77
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
- Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto
dei principi e delle finalità e nell’ambito delle attività stabiliti ed individuati
dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l’attuazione,
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità
operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività
non militari.
- Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende
l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della
legge 8 luglio 1998, n.230 e dall'articolo 2, comma 3, lettera g) della legge
6 marzo 2001, n.64; per "Fondo nazionale" si intende il Fondo nazionale per
il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n.64.
Art.2
Ufficio nazionale per il servizio civile
- L’Ufficio nazionale cura l’organizzazione, l’attuazione
e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione,
l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed
individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala
nazionale.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano
l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze.
Art. 3
Requisiti di ammissione e durata del servizio
- Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda,
senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica,
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età e non superato il ventottesimo.
- Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver
riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore
ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per
delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici, o di criminalità organizzata.
- Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata
per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti
di impiego.
- L’orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione
alla natura del progetto, e prevede comunque un impegno settimanale complessivo
compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore.
- Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti
a corpi militari o alle forze di polizia.
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per
le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono individuati gli incarichi pericolosi,
faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile.
Art. 4
Fondo nazionale per il servizio civile
- Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione
dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l’Ufficio
nazionale per il servizio civile, che ne cura l’amministrazione e la programmazione
annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno
di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti
l’esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota
di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro
il 30 settembre dell’anno di riferimento.
- Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
- la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per
le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per il servizio civile;
- la quota delle risorse del Fondo da destinare alle
Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per attività di
informazione e formazione. La Conferenza Stato-Regioni con deliberazione
da adottare entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione da parte dell’Ufficio
nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione
della predetta quota comunicandola all’Ufficio nazionale per il servizio
civile;
- la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi
dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito
regionale;
- la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi
dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito
interregionale, nazionale o all’estero;
- la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta
dei conferenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 6 marzo
2001, n.64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori
di impiego specifici.
- Le risorse disponibili alla fine dell’esercizio finanziario
di riferimento sono portate in aumento nell’esercizio finanziario successivo
sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.
- Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile
continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall’articolo
1, del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
- Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse
del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
Art. 5
Albi degli enti di servizio civile
- Presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto
l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001,
n. 64 .
- Le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono,
rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono
iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
- Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli
enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui
al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
- Presso l’Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale
per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento
e confronto di cui all'articolo 10, della legge 8 luglio 1998, n.230.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione,
riferimento e confronto nell'ambito delle loro competenze.
Art. 6
Progetti
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all’articolo
5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono
attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia
che all’estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
- I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati
ai sensi dell’articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire,
le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare,
la durata del servizio nei limiti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, nonché
i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione
dovuta al sesso.
- I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì
particolari requisiti fisici e di idoneità per l’ammissione al servizio civile
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n.
64 ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome
di Trento e Bolzano.
- L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza
nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti
pubblici e privati nazionali, sentite le Regioni, le Province autonome interessate,
nonché quelli di servizio civile all’estero.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni
che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o delle Province
autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all’Ufficio nazionale,
in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno
precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione
l'Ufficio nazionale esprime il suo nullaosta.
- L’Ufficio nazionale e le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano curano, nell’ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio,
il controllo e la verifica dell’attuazione dei progetti.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono
annualmente all’Ufficio nazionale una relazione sull’attività effettuata.
Art. 7
Definizione annuale del numero massimo di giovani
da ammettere al servizio civile nazionale
- L’Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in
base alla programmazione annuale delle risorse di cui all’articolo 4, comma
1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio
civile su base volontaria nell’anno solare successivo, tenendo conto del numero
di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale
e regionale ai sensi dell’articolo 6.
Art. 8
Rapporto di servizio civile
- Nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio
civile di cui all’articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano
contratti con i soggetti selezionati, al fine dell’impiego nei progetti approvati.
- Le domande di ammissione al servizio civile, redatte in
base agli schemi predisposti dall’Ufficio nazionale per il servizio civile,
contengono l’indicazione dello specifico progetto in relazione al quale si
intende prestare servizio civile e sono presentate all’ente al fine della
selezione. Le domande non accolte possono essere ripresentate. Non può presentare
domanda il giovane che ha in corso con l’ente rapporti di lavoro subordinato
e di collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali
rapporti nell’anno precedente.
- Coloro i quali hanno prestato servizio civile nazionale
non possono presentare ulteriore domanda.
- I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico
in conformità all’articolo 9, comma 2. Nei contratti sono altresì stabiliti
la durata e le modalità di svolgimento del servizio anche in relazione all’articolazione
dell’orario, coerentemente con quanto previsto nel relativo progetto.
- Il contratto redatto in base agli schemi predisposti dall’Ufficio
nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle parti, è inviato al
medesimo Ufficio ovvero alle Regioni o alle Province autonome di Trento e
Bolzano. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti
di cui all’articolo 3, il contratto è approvato. Dell'approvazione le Regioni
danno immediata notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto.
Il contratto approvato acquista efficacia ed è denominato contratto per il
servizio civile nazionale.
- Presso l’Ufficio nazionale è conservata copia dei contratti
approvati ai sensi del presente articolo
- Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza
demerito, l’Ufficio nazionale o le regioni o le province autonome rilasciano
un apposito attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile.
Art. 9
Trattamento economico e giuridico
- L’attività svolta nell’ambito dei progetti di servizio
civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta
la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste
di mobilità.
- Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio
civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento economico
previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2,
comma 4bis del decreto legge 21 aprile 1999, n.110, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.186, nonché le eventuali indennità
da corrispondere in caso di servizio civile all’estero nella misura pari a
quella attribuita per il Paese di destinazione ai volontari in ferma annuale
dell'Esercito. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare
la condizione militare.
- L’Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre
condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento
del servizio civile.
- Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a
tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato,
nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce
il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario,
a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
- L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività
di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate
gratuitamente da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e
sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.
- Il personale femminile del servizio civile nazionale è
sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata
all'Ufficio nazionale, alla Regione o alla Provincia autonoma della certificazione
medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di
astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.Dalla data di sospensione
del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l’assegno di cui al
comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
- I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono
il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati,
a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso
in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera,
della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958. Gli oneri gravano sul
Fondo nazionale.
- I titolari dell'attestato di cui all'articolo 8, comma
7, sono equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale.
Art. 10
Doveri e incompatibilità
- I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono
tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto previsto
dal contratto di cui all’articolo 8.
- La prestazione del servizio civile è incompatibile con
lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
Art. 11
Formazione al servizio civile
- La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad
un mese e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una
fase di formazione specifica presso l’ente o l’organizzazione di destinazione.
- La fase di formazione generale comporta la partecipazione
a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica
e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
- I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall’Ufficio
nazionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche
a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli
enti dotati di specifiche professionalità. L’Ufficio nazionale, sentita la
Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma
4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio
dell’andamento generale della stessa.
- La formazione specifica, della durata minima di 50 ore,
è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere
svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
Art. 12
Servizio civile all’estero
- I soggetti di cui all’articolo 3 possono essere inviati
all’estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall’articolo
1, comma 1, lettera e) della legge 6 marzo 2001, n.64 nelle forme stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri.
- Al fine dell’eventuale verifica preventiva e successiva
dei progetti da realizzare all’estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari
esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari
all’estero.
Art. 13
Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7,
l’Ufficio nazionale, le Regioni e le Province autonome, nei limiti delle rispettive
competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private,
con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza
finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro
di quanti hanno svolto il servizio civile.
- Il periodo di servizio civile effettivamente prestato,
salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le
stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici
- Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività
formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum
degli studi.
- A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi
all’accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella
misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi
il servizio civile nelle attività istituzionali di detti corpi. A tal fine
sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.
- La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile
comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l’ipotesi
in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza
maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno
6 mesi.
Art. 14
Norme finali
- Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera f)
della legge 14 novembre 2000, n. 331 e con le modalità previste dall’articolo
7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 è ripristinato anche
il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.230 e successive
modificazioni.
- Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6
marzo 2001,n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio
di leva, il documento di programmazione annuale dell’Ufficio nazionale, previsto
all’articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare
prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998.
Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità
previste dall’articolo 6 della legge n. 64 del 2001.
- Il presente decreto entra in vigore dal 1° giugno 2004.
- Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.