Alcune precisazioni sull'esenzione dalla leva
La legge che abolisce le leva non stabilisce,
per il periodo di transizione, nuove forme di esenzione dal servizio militare
obbligatorio.
È quanto ha precisato il Ministero della Difesa, a seguito delle attese suscitate
dalla previsione di numerosi casi di esenzione contenuti in ordini del giorno
presentati da diversi gruppi parlamentari. Ordini del giorno – prosegue la nota
– di cui il Governo terrà conto nella predisposizione del decreto delegato di
attuazione della legge, che sarà sottoposto al Parlamento per i pareri. Il Decreto,
occorre ricordare deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore
della legge.
Si fa riferimento per l’esonero a situazioni tipo "giovani imprenditori o ragazzi
che siano in possesso di un rapporto di lavoro; laureati con almeno 100/110,
giovani di famiglie in cui due figli siano già stati sotto le armi, per i giovani
che abbiano prestato servizio per almeno due anni nella polizia municipale,
ecc.".
Al momento restano valide le disposizione
del D.Lvo. n. 504 del 30/12/1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26
del 2 febbraio 1998, "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii
e dispense relativi al servizio di leva…".
In tempo di pace, conseguono la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che
si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) appartenente a famiglia che con la
partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere
i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto
ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504;
b) situazioni debitorie ereditate o dichiarazioni di fallimento di attivita'
dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento
connesse all'avvio o alla conduzione di attivita' economica di cui l'interessato
sia il titolare;
c) figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare
ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermita'
contratte in servizio e per causa di servizio limitatamente alla prima e seconda
categoria di invalidita' di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli equiparati a dette categorie;
d) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con germani
maggiorenni a carico;
e) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o
prestino servizio militare;
f) primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attivita'
di lavoro o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali
cause;
g) primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro
di prima e seconda categoria di invalidita' di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, compresi gli
equiparati a dette categorie;
h) figlio o fratello di vittima della criminalita' organizzata, riconosciuto
tale con atti formali della pubblica amministrazione;
i) appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave
malattia invalidante che richieda cure onerose, sia dal lato economico che dell'assistenza
fisica e morale;
l) datore di lavoro da almeno nove mesi che, per soddisfare gli obblighi
di leva, e' costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere
l'attivita';
m) destinatario di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato
e a tempo pieno o di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato
e a tempo pieno di formazione e lavoro o di apprendistato della durata di almeno
12 mesi, ovvero gia' titolare di un rapporto di lavoro con contratto a tempo
determinato e a tempo pieno di formazione e lavoro o apprendistato che preveda,
alla data della presentazione della domanda, l'espletamento di almeno 12 mesi
di attivita' lavorativa. Per gli arruolati in possesso della proposta di lavoro,
l'assunzione deve avvenire entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
data di presentazione della domanda. Il provvedimento di dispensa diviene privo
di effetto qualora, entro il termine perentorio compreso tra il duecentodecimo
giorno e il duecentosettantesimo giorno dall'inizio del rapporto di lavoro che
ha dato luogo alla dispensa (periodo entro il quale l'arruolato e' considerato
sospeso dall'avviamento alle armi), l'interessato non presenti la certificazione
che comprovi la vigenza del contratto di lavoro in corso.
In caso di eccedenze, il Ministero può disporre la dispensa per i cittadini che si trovano nelle seguenti situazioni;
a) difficoltà economiche o familiari
ovvero particolari responsabilità lavorative;
b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o
di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica
avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialità
giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell'interessato vengano
a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa
dell'azienda o della attività;
c) minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale
attribuito in sede di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o
internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, ovvero che
nell'espletamento di attivita' sportiva abbia conseguito risultati e meriti
particolari sul piano internazionale, sempreche' l'impegno ed i meriti siano
documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati o di esperti di
notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni
non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato, l'Amministrazione
della difesa si riserva la facolta' di chiedere conferma alla strutture pubbliche
competenti per materia.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Ministro della Difesa,
Antonio Martino, il disegno di legge che anticipa al 1 gennaio 2005 la sospensione
della ferma di leva, in precedenza prevista per il 1 gennaio 2007.