DIEF Puglia 2003

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Il testo integrale (Suppl. N. 1) BUR 103 dell' 11.9.2003

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2003, n. 1326Documento di Indirizzo Economico – Funzionale del SSR per il 2003 e Triennale 2003 – 2005.

Le principali novità:

Rapporti con i medici di medicina generale pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali

Con le deliberazioni n. 4 e 5 del 28 Gennaio 2003, cui si rinvia, la Giunta Regionale, ha tra l’altro approvato gli accordi del 29 e 30 Ottobre 2002 con le Organizzazioni rappresentative dei Pediatri di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale che prevedono importanti progetti di miglioramento e qualificazione del livello territoriale dell’assistenza sanitaria.

I suddetti progetti, per quanto già definito con le Organizzazioni di Categoria, hanno come obiettivo primario la educazione sanitaria e la razionalizzazione della spesa farmaceutica, in linea con quanto disposto dalla L.405/01 e dagli indirizzi di recepimento della stessa, fissati dalla Deliberazione 8 Marzo 2002, n.203, che determina nel limite tendenziale del 13% delle risorse disponibili l’aliquota destinabile a tale tipo di assistenza.

 Assistenza Farmaceutica

Il limite prescrittivo di 30 giorni fissato dalla DGR 8 Agosto 2002, n.1062, viene elevato a 60 giorni limitatamente alla fascia dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dall’Art. 9, comma 1 della L.405/01. (n.d.r.: SOLO i farmaci prescrivibili in esenzione ticket per patologia)

Legge 405/01 Art. 9.
Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo' comunque superare i sessanta giorni di terapia.

2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonche' il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi e' confermata la possibilita' di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

 

 Progetti Obiettivo di Rilevanza Regionale ed attività di verifica, valutazione, monitoraggio,

informazione ed altre funzioni di competenza del Settore Sanità

Rientrano tra le azioni di rilevanza regionale, in particolare quelle in materia di Progetti Obiettivo ex Art. 20 della LR 28, da finanziarsi a costo standard, nei limiti previsti dall’Art.10, co.1,lettera c) della LR 38/94, ovvero secondo le modalità di cui all’art. 6 LR. 28/01, tra cui quelli in materia di prevenzione primaria, secondaria e degli screening oncologici.

La esigenza di adempiere con efficacia alle competenze istituzionali affidate al Settore, anche per gli effetti della recente DGR 11/03 in materia di razionalizzazione dei moduli organizzativi, richiede, tra l’altro, che vengano potenziate le iniziative ed attività riguardanti, ad esempio:

 (...)

b) l’operatività di gruppi organismi, comitati e commissioni finalizzati alla attuazione di disposizioni ormative o contrattuali quali, esemplificativamente, quelli regolati dalla Det. N.325/02 riguardante i gruppi di lavoro ex dell’art. 12 co.1, lett. d) dei DPR 270/00,271/00 e 272/00 disciplinanti i rapporti con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta e le attività di monitoraggio e farmacovigilanza, garantendo l’integrazione con le attività di competenza dell’ARES;

 (...)

 f) l’avvio di limitati progetti di studio e di ricerca da compiersi in economia volti all’efficienza amministrativa ed alla razionalizzazione della spesa sanitaria, con il principale coinvolgimento degli operatori del SSR ed il supporto tecnico – scientifico dell’ARES;

Prestazioni Ospedaliere Private ed Art. 26 L.833/78 da Settore Privato –

Accordi Contrattuali AIOP

le richieste per prestazioni di D.H. sono effettuate a cura del medico di base limitatamente a quelle di ipertensione e diabete;  

(nota: si rammentano in tal senso le indicazioni e i protocolli contenuti nelle linee guida per i day hospital di diabete e ipertensione pubblicati nel BURP n. 40 del 20.4.2002)

 LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Dirigenti degli Uffici, dal

Dirigente del Settore Sanità e dal Direttore Generale dell’ARES;

-          A voti unanimi espressi nei modi di legge,

 

DELIBERA

1. approvare la relazione dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata per costituire, unitamente all’Allegato unico A) “RIEPILOGO REGIONALE ASSEGNAZIONE QUOTE RIPARTO E TETTI MASSIMI DI REMUNERAZIONE FSR 2003”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. assegnare ai Direttori Generali delle Aziende ed ai Legali Rappresentanti degli Istituti del SSR i seguenti obiettivi prioritari:

a) avanzamento del processo di attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera di cui alla Deliberazione 2 Agosto 2002, n. 1087, così come modificata dalla Deliberazione 30 Settembre 2002, n.1429, nonché realizzazione di specifici interventi in materia di conteni-mento delle infezioni nosocomiali e di riduzione programmata delle giornate complessive di degenza;

b) avvio, giusta Deliberazione 16 Maggio 2003, n.689 della Giunta Regionale che autorizza l’impegno di spesa di oltre 156 Milioni di Euro, degli investimenti per l’ammodernamento tecnologico e strutturale del SSR e per la trasformazione in Ospedali di Comunità dei plessi ospedalieri non compresi tra quelli previsti per i PO definiti dal Piano di riordino, con le disponibilità presenti nel bilancio regionale, nelle more delle programmate compartecipazioni da parte dello Stato;

c) definizione delle politiche per l’individuazione dei budget distrettuali, da concordarsi con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta;

monitoraggio mensile degli andamenti, con particolare riferimento a quelli prescrittivi, in attuazione del co.7 dell’Art. 11 della LR 32/01 e dell’Art.36 della LR 4/03. Con il presente provvedimento gli obblighi e le responsabilità in materia di rilevazione, elaborazione ed anche di comparazione dei dati epidemiologici e di spesa necessari per il controllo e la  valutazione delle attività assistenziali sono estesi a tutto il personale, nominativamente individuato dal Direttore Generale, destinato a tali specifiche attività;

e) in esecuzione dell’Art.11 della LR 32/01, pieno impiego dei potenziali erogativi delle strutture pubbliche e riduzione dei tempi e delle liste di attesa, a norma dell’Art.33 della LR 4/03 di esecuzione dell’art. 52, co.4, lettera c) L 289/02, per il perseguimento dei cui obiettivi,con la Deliberazione 17 Aprile 2003, n. 572 della Giunta Regionale, sono stati destinati oltre 8,5 Milioni di Euro, prevalentemente finalizzati all’acquisizione di nuove apparecchiature sanitarie;

f) valorizzazione della centralità del ruolo dei distretti e potenziamento delle attività territoriali contestualmente all’attuazione del riordino della rete ospedaliera; avvio delle RSA, degli Ospedali di Comunità e valorizzazione dell’assistenza domiciliare;

g) progresso delle operazioni per il funzionamento a regime del sistema di emergenza -urgenza sanitaria;

h) perseguimento dell’equilibrio economico del Sistema Sanitario Regionale;

3. disporre che i Direttori Generali adottino i provvedimenti di propria competenza, prioritariamente, in materia di:

a) regressione dei tassi di ospedalizzazione e, per quelle strutture che siano già al di sotto delle soglie fissate dal punto 2.e) del dispositivo della DGR 1073/02, ulteriore miglioramento degli stessi, conformemente agli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale;

b) limitazione del ricorso al ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria per i DRG di cui all’Allegato 2C del DPCM 29.11.2001, nei limiti dei valori soglia indicati nella relativa tabella della DGR 1073/02 di cui all’art. 31 della LR 4/03, e, per quelle strutture che siano già al di sotto di detti valori, conservazione e miglioramento rispetto ai risultati già conseguiti;

c) ricorso al day hospital, ai ricoveri di un  giorno ed alle prestazioni ambulatoriali, con corrispondente e correlata riduzione dei ricoveri ordinari, nel rispetto dei protocolli diagnostico-terapeutici a tal fine approvati con le DGR 1392/01, 2104/01,DGR 277/02 e successive ulteriori implementazioni e definizioni;

disporre che i Direttori Generali:

(a) definiscano, con proprio atto, l’elenco analitico dei beni patrimoniali disponibili, specificandone caratteristiche, localizzazione, valore di iscrizione in bilancio al 31.12.2002, metodo o/e criteri di valutazione in precedenza adottati, con evidenza di eventuali gravami, servitù, vincoli e/o diritti di terzi sugli stessi;

(b) individuino tra i beni disponibili, quelli che intendono alienare, la relativa motivazione e, per ciascuno di essi, con separata evidenza per beni mobili ed immobili, l’ammontare che è valutato potersi ricavare per le finalità previste dall’Art. 2 della LR 32/01;

(c) compiano, mediante specifica commissione tecnico-estimativa, la valutazione di detti beni “a valore di mercato”, attività da completarsi entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di Giunta, evidenziando per ciascun cespite la eventuale differenza rispetto al valore di cui alla precedente lettera a);

(d) provvedano ad inviare al Settore Sanità copia delle relative deliberazioni per i consequenziali provvedimenti;

5. in esecuzione dell’Art. 32 della LR 4/03, disporre che da parte delle Aziende ed Istituti Sanitari siano eseguiti i necessari controlli sulle prestazioni erogate, con particolare riguardo a quelle in materia di assistenza specialistica e farmaceutica.

6. In merito all’ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, precisare che lo stanziamento di Euro 10.000.000 previsto dalla LR 5/03, mediante corrispondente riduzione delle somme assegnate al SSR, deve intendersi modificato in esecuzione della LR. 25 Agosto 2003,n.19;

7. In tema di accordi contrattuali:

a) di approvare la proposta di accordo contrattuale del 19 Febbraio 2003 con le rappresentanze della specialistica privata transitoriamente accredita, nei termini indicati nella parte motiva del presente provvedimento e di elevare il limite regionale di risorse impiegabili dalle Aziende USL per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale ambulatoriali da privato, nella misura del 4,02% del tetto previsto dalla DGR 1392/01 (Lit.212,1 MLD), conseguentemente

rideterminando lo stesso in 220,5 miliardi pari ad Euro 113.894.621, da impiegarsi da parte

delle Aziende USL coerentemente a quanto regolamentato dall’Art. 25 della LR 28/00 e dalle successive norme regionali in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;

b) di approvare la proposta di accordo contrattuale del 28 Marzo 2003 con l’AIOP in materia di assistenza ospedaliera, nei termini indicati nella parte motiva del presente provvedimento, precisandosi che è da intendere assolutamente esclusa la possibilità che una struttura transitoriamente accreditata, una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione previsto nel relativo accordo contrattuale, possa operare in regime di assistenza indiretta; c) di approvare la proposta di accordo contrattuale del 2 Aprile 2003 con l’ARIS, cui ha successivamente aderito anche l’IRCCS della Fondazione S.Maugeri, nei termini indicati nella parte motiva del presente provvedimento;

d) di approvare in materia di prestazioni ex Art. 26 L.833/78, la proposta di accordo contrattuale del 28 Marzo 2003 con l’AIOP, nei termini indicati nella parte motiva del presente provvedimento;

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