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Deliberazioni del Consiglio
regionale e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 4 settembre 2003, n. 1326Documento di Indirizzo
Economico – Funzionale del SSR per il 2003 e Triennale 2003 –
2005.
Le principali novità:
Rapporti con i medici di
medicina generale pediatri di libera scelta e specialisti
ambulatoriali
Con le deliberazioni n. 4 e
5 del 28 Gennaio 2003, cui si rinvia, la Giunta Regionale, ha
tra l’altro approvato gli accordi del 29 e 30
Ottobre 2002 con le Organizzazioni rappresentative dei
Pediatri di Libera Scelta e dei Medici
di Medicina Generale che prevedono importanti progetti di
miglioramento e qualificazione del livello territoriale
dell’assistenza sanitaria.
I
suddetti progetti, per quanto già definito con le
Organizzazioni di Categoria, hanno come obiettivo
primario la educazione
sanitaria e la razionalizzazione della spesa farmaceutica, in
linea con quanto disposto dalla L.405/01 e
dagli indirizzi di recepimento della stessa, fissati dalla
Deliberazione 8 Marzo 2002, n.203, che
determina nel limite tendenziale del 13% delle risorse
disponibili l’aliquota destinabile a
tale tipo di assistenza.
Assistenza Farmaceutica
Il limite prescrittivo di 30 giorni fissato dalla DGR 8
Agosto 2002, n.1062, viene elevato a 60 giorni limitatamente
alla fascia dei medicinali destinati al trattamento delle
patologie individuate dall’Art. 9, comma 1 della L.405/01.
(n.d.r.:
SOLO i farmaci prescrivibili in esenzione ticket per
patologia)
Legge 405/01 Art.
9. Numero di confezioni prescrivibili per singola
ricetta
1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al
trattamento delle patologie individuate dai regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata al numero
massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo'
comunque superare i sessanta giorni di
terapia.
2. Sono abrogati il comma
6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
467, nonche' il primo e il secondo periodo del comma 9
dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124.
3. Limitatamente ai
medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai
medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti
da epatite cronica e ai medicinali somministrati
esclusivamente per fleboclisi e' confermata la possibilita' di
prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
4. Per i farmaci
analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di
cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni,
e' consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero
di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di
trenta giorni.
Progetti Obiettivo di
Rilevanza Regionale ed attività di verifica, valutazione,
monitoraggio,
informazione ed altre
funzioni di competenza del Settore Sanità
Rientrano tra le azioni di
rilevanza regionale, in particolare quelle in materia di
Progetti Obiettivo ex Art. 20 della LR 28, da finanziarsi a
costo standard, nei limiti previsti dall’Art.10, co.1,lettera
c) della LR 38/94, ovvero secondo le modalità di cui all’art.
6 LR. 28/01, tra cui quelli in materia di prevenzione
primaria, secondaria e degli screening oncologici.
La esigenza di adempiere
con efficacia alle competenze istituzionali affidate al
Settore, anche per gli effetti della recente DGR 11/03 in
materia di razionalizzazione dei moduli organizzativi,
richiede, tra l’altro, che vengano
potenziate le iniziative ed attività riguardanti, ad
esempio:
(...)
b) l’operatività di gruppi
organismi, comitati e commissioni finalizzati alla attuazione
di disposizioni ormative o contrattuali
quali, esemplificativamente, quelli regolati dalla Det.
N.325/02 riguardante i gruppi di
lavoro ex dell’art. 12 co.1, lett. d) dei DPR 270/00,271/00 e
272/00 disciplinanti i rapporti con i Medici di Medicina
Generale ed i Pediatri di Libera scelta e le attività di
monitoraggio e farmacovigilanza,
garantendo l’integrazione con le attività di competenza
dell’ARES;
(...)
f) l’avvio di limitati
progetti di studio e di ricerca da compiersi in economia volti
all’efficienza amministrativa ed alla
razionalizzazione della spesa sanitaria, con il principale
coinvolgimento degli operatori del SSR ed
il supporto tecnico – scientifico dell’ARES;
Prestazioni
Ospedaliere Private ed Art. 26 L.833/78 da Settore Privato
–
Accordi Contrattuali AIOP
le richieste per
prestazioni di D.H. sono effettuate a cura del medico di base
limitatamente a quelle di ipertensione e
diabete;
(nota: si
rammentano in tal senso le indicazioni e i protocolli
contenuti nelle linee guida per i day hospital di
diabete e ipertensione pubblicati nel BURP n. 40 del
20.4.2002)
LA GIUNTA
-
Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore;
-
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dai Dirigenti degli Uffici, dal
Dirigente del Settore
Sanità e dal Direttore Generale dell’ARES;
-
A voti
unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. approvare la relazione
dell’Assessore proponente che qui si intende integralmente
riportata per costituire, unitamente all’Allegato unico A)
“RIEPILOGO REGIONALE ASSEGNAZIONE QUOTE RIPARTO E TETTI
MASSIMI DI REMUNERAZIONE FSR 2003”, parte integrante e
sostanziale della presente
deliberazione;
2. assegnare ai Direttori
Generali delle Aziende ed ai Legali Rappresentanti degli
Istituti del SSR i seguenti
obiettivi prioritari:
a) avanzamento del processo
di attuazione del piano di riordino della rete ospedaliera di
cui alla Deliberazione 2 Agosto
2002, n. 1087, così come modificata dalla Deliberazione 30
Settembre 2002, n.1429, nonché realizzazione di specifici
interventi in materia di conteni-mento delle infezioni nosocomiali
e di riduzione programmata delle giornate complessive
di degenza;
b) avvio, giusta
Deliberazione 16 Maggio 2003, n.689 della Giunta Regionale che
autorizza l’impegno di spesa di oltre 156 Milioni di Euro,
degli investimenti per l’ammodernamento tecnologico e
strutturale del SSR e per la trasformazione in Ospedali di
Comunità dei plessi ospedalieri non compresi tra quelli
previsti per i PO definiti dal Piano di riordino, con le
disponibilità presenti nel
bilancio regionale, nelle more delle programmate
compartecipazioni da parte dello
Stato;
c) definizione delle
politiche per l’individuazione dei budget distrettuali, da
concordarsi con le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative dei Medici di Medicina Generale
e dei Pediatri di Libera
Scelta;
monitoraggio mensile degli
andamenti, con particolare riferimento a quelli prescrittivi,
in attuazione del co.7
dell’Art. 11 della LR 32/01 e dell’Art.36 della LR 4/03. Con
il presente provvedimento gli obblighi
e le responsabilità in materia di rilevazione, elaborazione ed
anche di comparazione dei
dati epidemiologici e di spesa necessari per il controllo e
la valutazione delle attività
assistenziali sono estesi a tutto il personale,
nominativamente individuato dal Direttore
Generale, destinato a tali specifiche attività;
e) in esecuzione
dell’Art.11 della LR 32/01, pieno impiego dei potenziali
erogativi delle strutture pubbliche e riduzione dei tempi e delle liste di
attesa, a norma dell’Art.33 della LR 4/03 di esecuzione dell’art. 52, co.4, lettera c) L
289/02, per il perseguimento dei cui
obiettivi,con la Deliberazione 17
Aprile 2003, n. 572 della Giunta Regionale, sono stati
destinati oltre 8,5 Milioni di Euro,
prevalentemente finalizzati all’acquisizione di nuove
apparecchiature sanitarie;
f) valorizzazione della
centralità del ruolo dei distretti e potenziamento delle
attività territoriali contestualmente
all’attuazione del riordino della rete ospedaliera; avvio
delle RSA, degli Ospedali di Comunità
e valorizzazione dell’assistenza domiciliare;
g) progresso delle
operazioni per il funzionamento a regime del sistema di
emergenza -urgenza sanitaria;
h) perseguimento
dell’equilibrio economico del Sistema Sanitario
Regionale;
3. disporre che i Direttori
Generali adottino i provvedimenti di propria competenza,
prioritariamente, in materia
di:
a) regressione dei tassi di
ospedalizzazione e, per quelle strutture che siano già al di
sotto delle soglie fissate dal punto
2.e) del dispositivo della DGR 1073/02, ulteriore
miglioramento degli stessi,
conformemente agli obiettivi fissati dalla programmazione
nazionale e regionale;
b) limitazione del ricorso
al ricovero ospedaliero in regime di degenza ordinaria per i
DRG di cui all’Allegato 2C del
DPCM 29.11.2001, nei limiti dei valori soglia indicati nella
relativa tabella della DGR 1073/02
di cui all’art. 31 della LR 4/03, e, per quelle strutture che
siano già al di sotto di detti
valori, conservazione e miglioramento rispetto ai risultati
già conseguiti;
c) ricorso al day hospital,
ai ricoveri di un giorno ed alle prestazioni
ambulatoriali, con corrispondente e
correlata riduzione dei ricoveri ordinari, nel rispetto dei
protocolli diagnostico-terapeutici a
tal fine approvati con le DGR 1392/01, 2104/01,DGR 277/02 e
successive ulteriori implementazioni e
definizioni;
disporre che i Direttori
Generali:
(a) definiscano, con
proprio atto, l’elenco analitico dei beni patrimoniali
disponibili, specificandone caratteristiche,
localizzazione, valore di iscrizione in bilancio al
31.12.2002, metodo o/e criteri di valutazione in
precedenza adottati, con evidenza di eventuali gravami,
servitù, vincoli e/o diritti di
terzi sugli stessi;
(b) individuino tra i beni
disponibili, quelli che intendono alienare, la relativa
motivazione e, per ciascuno di
essi, con separata evidenza per beni mobili ed immobili,
l’ammontare che è valutato potersi
ricavare per le finalità previste dall’Art. 2 della LR
32/01;
(c) compiano, mediante
specifica commissione tecnico-estimativa, la valutazione
di detti beni “a valore di
mercato”,
attività da completarsi entro 120 giorni dalla notifica del
provvedimento di Giunta, evidenziando per
ciascun cespite la eventuale differenza rispetto al valore di
cui alla precedente lettera
a);
(d) provvedano ad inviare
al Settore Sanità copia delle relative deliberazioni per i
consequenziali provvedimenti;
5. in esecuzione dell’Art.
32 della LR 4/03, disporre che da parte delle Aziende ed
Istituti Sanitari siano eseguiti
i necessari controlli sulle prestazioni erogate, con
particolare riguardo a quelle in materia di assistenza
specialistica e farmaceutica.
6. In merito all’ARPA,
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, precisare
che lo stanziamento di Euro
10.000.000 previsto dalla LR 5/03, mediante corrispondente
riduzione delle somme assegnate al SSR,
deve intendersi modificato in esecuzione della LR. 25 Agosto
2003,n.19;
7. In tema di accordi
contrattuali:
a) di approvare la proposta
di accordo contrattuale del 19 Febbraio 2003 con le
rappresentanze della specialistica privata
transitoriamente accredita, nei termini indicati nella parte
motiva del presente provvedimento
e di elevare il limite regionale di risorse impiegabili dalle
Aziende USL per prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale ambulatoriali da
privato, nella misura del 4,02% del tetto
previsto dalla DGR 1392/01 (Lit.212,1 MLD),
conseguentemente
rideterminando lo stesso in
220,5 miliardi pari ad Euro 113.894.621, da impiegarsi da
parte
delle Aziende USL
coerentemente a quanto regolamentato dall’Art. 25 della LR
28/00 e dalle successive norme regionali
in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;
b) di approvare la proposta
di accordo contrattuale del 28 Marzo 2003 con l’AIOP in
materia di assistenza ospedaliera, nei
termini indicati nella parte motiva del presente
provvedimento, precisandosi che è da
intendere assolutamente esclusa la possibilità che una
struttura transitoriamente accreditata,
una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione
previsto nel relativo accordo
contrattuale, possa operare in regime di assistenza indiretta;
c) di approvare la proposta di accordo contrattuale del 2
Aprile 2003 con l’ARIS, cui ha successivamente
aderito anche l’IRCCS della
Fondazione S.Maugeri, nei termini indicati nella parte
motiva del presente
provvedimento;
d) di approvare in materia
di prestazioni ex Art. 26 L.833/78, la proposta di accordo
contrattuale del 28 Marzo 2003 con
l’AIOP, nei termini indicati nella parte motiva del presente
provvedimento;
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